Qualche giorno fa abbiamo parlato in questo articolo degli importi delle sanzioni previste dal Codice della Strada per le violazioni commesse in orario notturno. Nella tabella inclusa nell’articolo sarà stata sicuramente notata la colonna “con sconto 30%”. Forse non tutti sanno infatti che è possibile usufruire di uno sconto nel pagamento delle sanzioni pecuniarie. Questo è stato reso possibile dall’entrata in vigore della Legge nr.98/2013.
La regola che ci consente di usufruire dello “sconto” è molto semplice: si deve pagare la sanzione entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione. Esistono comunque dei casi in cui tale riduzione non può essere applicata, come nei casi di violazioni che comportano la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida.
Un altro dubbio che può nascere è da quando può essere applicata la riduzione. Questo viene chiarito da una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che precisa che la riduzione è applicabile a tutte le sanzioni che sono state irrogate con verbali di contestazione notificati dal 21.08.2013, indipendentemente da quando la violazione è stata commessa o accertata.
Questo chiarimento è molto importante in quanto chi avesse già effettuato il pagamento non ridotto del 30% entro i cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica avvenuta dal 21.08.2013, aveva diritto a tale riduzione. Per tale motivo sarà possibile chiedere il rimborso della somma versata in eccesso, domanda di rimborso che, se nulla verrà modificato, deve essere presentata all’ente che ha accertato la violazione. Se ad esempio fosse stata applicata una sanzione di €.80,00, avvalendosi della norma, sarebbe dovuta essere versata la somma di €.56,00, con una differenza di €.24,00, che è sempre meglio risparmiare.
Per sapere gli importi da versare in caso di violazione, avvalendosi dello sconto, potrà essere visionata la tabella inserita nell’articolo indicato all’inizio del post.
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