Assicurazione RC auto: obblighi e sanzioni

assicurazioniTutti i veicolo a motore che circolano sulle strade pubbliche devono essere assicurati con una polizza di responsabilità civile, che possa coprire tutti i danni causati a terzi a seguito della circolazione stradale. Quest'obbligo è sancito dall'art.193 del Codice della Strada, che ha subito l'ultima modifica con la Legge 120/2010.

Non ottemperare a quest'obbligo comporta sanzioni severe ed importanti per l'utente. Ma prima di analizzare quali siano le sanzioni è necessario fornire alcune precisazioni importanti, che potrebbero indurre in errore il proprietario di un veicolo. Innanzitutto occorre precisare che per circolazione non si intende solamente il momento in cui realmente il veicolo è in movimento, ma anche quando esso si trova nella cosiddetta fase statica della circolazione, che espresso in parole povere vuol dire che è parcheggiato. Altro aspetto che potrebbe indurre in errore è quello che riguarda le strade pubbliche. In effetti qualcuno potrebbe ritenere che la circolazione o la sosta in una strada privata potrebbe non comportare l'obbligo di assicurare il veicolo, ma bisogna tener ben presente che le strade private soggette a pubblico passaggio sono equiparate a quelle pubbliche, almeno per quanto riguarda l'aspetto assicurativo.

Proprio per permettere agli agenti accertatori di poter verificare se un veicolo sia coperto dall'assicurazione obbligatoria anche se il proprietario non sia presente, la Legge sancisce l'obbligo di esporre il tagliando assicurativo in maniera ben visibile nella parte anteriore del mezzo. Altro metodo che gli accertatori hanno a disposizione per la verifica della copertura assicurativa è l'esame della Banca dati dell'Ania, che però in alcuni casi non fornisce risposte aggiornate in tempo reale. La necessità del controllo nasce, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica, dal fatto sono vertiginosamente in aumento i casi di falsificazione del tagliando, senza contare quelli di polizze emesse da società non autorizzate a operare in Italia. Va ricordato che in quest'ultimo caso il proprietario del veicolo risponde comunque delle sanzioni previste per chi non stipula alcun contratto e quindi prima di sottoscrivere una polizza è sempre meglio verificare se la compagnia prescelta sia autorizzata. Questo tipo di accertamento può essere effettuato semplicemente consultando il sito internet dell'Isvap.

Vediamo ora quali sono le sanzioni applicabili nel caso un veicolo circoli privo della copertura assicurativa obbligatoria. Innanzitutto viene applicata una sanzione amministrativa con importi variabili da €.798,00 a €.3194,00 (Vedi i nuovi importi delle sanzioni del Codice della Strada). Segue obbligatoriamente il sequestro del veicolo ed in alcuni casi la confisca. Per ottenere la restituzione del mezzo il proprietario deve innanzitutto pagare la sanzione ridotta pari a €.798,00, quindi stipulare un contratto assicurativo per un periodo non inferiore a sei mesi, ed infine saldare le spese per il prelievo, il trasporto e la custodia del mezzo. In questo modo si evita la confisca, che è invece obbligatoria quando si circola con i documenti assicurativi falsi o contraffatti. In quest’ultimo caso inoltre si subirà la sospensione della patente di guida per un periodo di un anno.

Sono però previste due situazioni particolari, per le quali è ammesso il pagamento di un quarto della sanzione pecuniaria prevista. Il primo caso si ha quando si circola con un contratto scaduto di validità da meno di 15 gironi ed il contraente provveda a rinnovarlo. Il secondo caso sia ha quando il veicolo sequestrato è fatiscente e abbandonato in strada, quindi di nessun interesse per il proprietario. Anche in questo caso viene concessa la possibilità di pagare un quarto della sanzione provvedendo però alla demolizione del veicolo.

Abbiamo detto che è necessario esporre il tagliando relativo alla polizza del veicolo. Oltre a tale documento è necessario avere con se, ed esibire a richiesta degli agenti accertatori, anche il certificato assicurativo. Nel caso non se ne abbia il possesso verrà comminata una sanzione con un importo minimo di €.39,00 e massimo di €.159,00. In questa situazione verrà annotato sul verbale di contestazione l'obbligo di esibire la documentazione richiesta entro un congruo lasso di tempo. In caso non venga esibita verrà comminata un'altra sanzione con importo variabile da €.398,00 a 1596,00.

Anche per questi verbali, come del resto per tutte le sanzioni contestate per violazioni del Codice della Strada, è prevista la possibilità di contestarli proponendo ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

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1 commento:

  1. Buongiorno,

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    Ho visitato il vostro sito http://imieisoldi.blogspot.it e mi chiedevo se foste interessati ad una collaborazione a titolo gratuito.

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    webmaster@guidaassicurazioni.it
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