Purtroppo circolando con il proprio veicolo vi è la possibilità di rimanere coinvolti in un sinistro stradale. In questo caso si dovranno avviare delle procedure per ottenere il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione. Dal febbraio 2007 la procedura è stata semplificata con l’introduzione dell’indennizzo diretto, una procedura che consente di ottenere il risarcimento con procedure semplificate ed in tempi più brevi.
Questa procedura è applicabile alla stragrande maggioranza dei sinistri, ma non a tutti. Infatti può essere applicato solamente quando l’incidente è avvenuto tra due veicoli identificati, coperti da assicurazione RC ed immatricolati in Italia, San Marino o nel Vaticano. Il sinistro deve aver causato solo danni materiali o lesioni personali non gravi.
Se ricorrono queste condizioni il danneggiato può richiedere il risarcimento alla propria compagnia assicuratrice. La richiesta può essere presentata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano, via fax o in via telematica, se il proprio contratto lo prevede.
Quando la compagnia riceve la richiesta valuterà la completezza della stessa e nel caso non lo fosse, entro 30 giorni dal ricevimento, deve invitare il danneggiato ad integrare la richiesta. In questa fase l’assicuratore deve prestare la propria assistenza al proprio assicurato fornendogli anche assistenza tecnica. Nel caso l’assistenza prestata fosse stata incompleta o errata ed avesse causato un danno all’assicurato, l’assicuratore è tenuto a risarcire il danno procurato. Dal momento della presentazione della richiesta, l’assicuratore deve formulare un’offerta congrua per il risarcimento del danno o comunicare i motivi per cui non intende avanzarla. Queste comunicazioni devono avvenire:
- entro 60 giorni nel caso di soli danni alle cose, che si riducono a 30 nel caso sia stato compilato la constatazione amichevole di incidente;
- 90 giorni nel caso vi siano lesioni personali.
Ricevuta l’offerta il danneggiato può accettarla, e la compagnia deve saldare entro 15 giorni dall’accettazione. Entro lo stesso periodo comunque l’assicuratore deve corrispondere in ogni caso al danneggiato la somma offerta, e se verrà accettata quest’ultimo solleverà la compagnia dal dovere di risarcire ulteriormente il danno.
Nel caso non sia applicabile la procedura prevista dall’indennizzo diretto, la richiesta di risarcimento dovrà essere presentata all’assicurazione della controparte. In tale richiesta dovranno essere indicati, oltre alle informazioni relative al sinistro, anche il codice fiscale di chi chiede il risarcimento e date ed orari in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione per la perizia da parte dell’assicuratore. Se vi sono state lesioni si dovranno comunicare anche i dati di chi le ha subite, non omettendo la professione, il reddito, l’età ed il tipo di lesioni subite.
Le tempistiche seguono le stesse regole dell’indennizzo diretto.
Nel caso le lesioni siano state subite da un trasportato, diverso dall’assicurato, questi dovrà presentare richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo su cui viaggiava.
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