Cos’è l’attestato di rischio

Quando ti presenti ad un’assicurazione, gli impiegati potrebbero dirti “Ma tu chi sei?” e tu potresti dirgli il tuo nome e cognome. Ma a loro non interessa questo, a loro interessa sapere chi sei tu sulla strada, come ti comporti, se causi incidenti, insomma quanto rischia ad assicurarti. E tu cosa gli puoi rispondere?

Volendo anche niente, perchè la risposta migliore che puoi dargli, ed anche l’unica che vogliono, è scritta in un unico foglio, l’attestato di rischio. Nell’attestato di rischio vengono infatti valutati gli ultimi cinque anni e vi sono riportati i sinistri che si sono verificati in quel periodo. Se si è sottoscritto un contratto bonus/malus sull’attestato di rischio è riportata la classe di merito, sia quella “interna” che quella “universale”.

La compagnia deve inviare al cliente l’attestato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, comunicando contestualmente eventuali variazioni del contratto assicurativo e come debba eventualmente essere presentata disdetta.

Inoltre rimane in capo alla compagnia l’obbligo di inviare il nuovo attestato, con la classe di merito aggiornata, nel caso questa vari a favore del contraente anche se questi ha cambiato compagnia (ad esempio per un incidente inizialmente addebitato al cliente e successivamente è stata modificata la responsabilità). In questo caso la nuova compagnia assicuratrice ricalcolerà e applicherà un nuovo premio, calcolandolo sul nuovo attestato di rischio.

La compagnia deve inviare l’attestato di rischio anche se il contraente ha comunicato la perdita di possesso del veicolo (per furto, esportazione, demolizione) avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione.

Ricordate che se state stipulando un nuovo contratto e non consegnate l’attestato di rischio in corso di validità, vi vedrete assegnare la classe 18. Potete comunque consegnarlo entro 3 mesi dalla stipula e poter così rimodulare la polizza, e il premio assicurativo. La validità dell’attestato di rischio è di 12 mesi salvo che il contraente non dichiari di non aver circolato dopo la scadenza dell’ultima polizza ed in questo caso la validità è di 18 mesi. Nel caso invece sia intervenuta una perdita di possesso prima della scadenza del periodo di osservazione (quindi non si riceverà un nuovo attestato) l’ultimo attestato di rischio ricevuto avrà una validità di 12 mesi a partire dalla data di perdita di possesso. In caso non fossimo più in possesso dell’attestato di rischio già rilasciatoci (per smarrimento, deterioramento o perchè non pervenutoci) si deve richiedere l’emissione di un duplicato alla compagnia che dovrà essere rilasciato gratuitamente entro 15 giorni.

nel caso la vecchia compagnia non rilasci il certificato, ad esempio perchè fallita, potete sottoscrivere una dichiarazione per il mantenimento della classe di merito che avevate in precedenza. 

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