Quando l’assicurazione fallisce

Succede a molti, per fortuna non moltissimi, di stipulare contratti assicurativi con compagnie che poi falliscono. Se stai leggendo questo articolo è probabile che sia successo anche a te, ed allora vediamo cosa succede e quali sono le conseguenze per il contraente. 

Partiamo tranquillizzandoci un po' dato che per l’assicurato non è comunque un grande problema e che se il problema c’è è più piscologico che reale. Cominciamo a capire perché un’azienda vada in liquidazione. Le procedure sono sostanzialmente 2: la liquidazione volontaria e la liquidazione coatta amministrativa. Nel primo caso è l’azienda stessa a decidere di non esercitare più l’attività, mentre nel secondo la liquidazione viene imposta nei confronti di società che evidenziano gravi carenze economiche, tali che non possano far fronte ai rischi assunti (ossia ai contratti stipulati) oppure abbiano compiuto gravi violazioni di legge o irregolarità nell'amministrazione. In entrambi i casi le società non sono più abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa, per cui non possono stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli già esistenti.

Considerando solo il ramo RC auto (ossia per la sola l’ obbligatoria e non i rami vita etc.), la Legge italiana stabilisce che i contratti in corso di validità alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio, limitatamente alle somme minime per le quali l’assicurazione è obbligatoria. Questo vuol dire che se la società è messa in liquidazione coatta il nostro contratto continuerà a valere sino alla naturale scadenza o per il periodo di tempo per cui è stato pagato il relativo premio (si pensi all’assicurazione il cui premio è stato frazionato in semestri, trimestri o anche pagato mensilmente). Quindi tranquilli, comunque siete coperti, unica attenzione verificare per quale periodo sia stato pagato il premio ed in caso questo sia inferiore alla durata annuale del contratto individuate una nuova compagnia e stipulate un nuovo contratto a partire da quella data

Se invece siete la parte danneggiata in un sinistro causato da un veicolo assicurato con una compagnia posta in liquidazione i casi possibili sono tre:

  1. vengono designate delle imprese territorialmente competenti che provvedono alla liquidazione del danno anticipando la somma che poi verrà loro restituita dalla CONSAP – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
  2. l’impresa in liquidazione viene assorbita da un’altra azienda, ed in questo caso sarà quest’ultima a dover liquidare in proprio il danno per tutto il territorio nazionale per i sinistri verificatisi  dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. Per i sinistri avvenuti prima di tale data sarà la stessa società a liquidare il danno ma per conto della CONSAP - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
  3. per l’azienda in liquidazione viene nominato un commissario liquidatore il quale provvederà a liquidare i sinistri determinando una somma congrua. Se tale somma viene accettata dal danneggiato viene pagata dalla CONSAP - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

L’unico problema che può verificarsi è che le somme stanziate per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sia esaurito per l’anno in corso e si debba attendere l’anno successivo.

Un problema che può presentarsi all’assicurato di una compagnia in liquidazione, soprattutto nel caso in cui il termine della copertura sia anteriore alla scadenza del contratto, e di non poter avere il famoso attestato di rischio (se volete potete leggere l’articolo riguardante il bonus malus per capire meglio di cosa si tratta). In questo caso, per mantenere la propria classe di merito (anche questa spiegata nell’articolo appena indicato) sarà possibile, e spesso necessario, redigere un’autodichiarazione. Se avete necessità di redigerla potete utilizzare questo modulo di

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2 commenti:

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