Dopo 70 anni le regole per i condomini stanno per cambiare. Infatti la Legge che oggi regola i rapporti condominiali è stata approvata nel lontano 1942, ed ora una nuova Legge tenta di rendere le norme più giuste ed attuali, con diversi cambiamenti, anche importanti, rispetto alla normativa precedente.
Bisogna però innanzitutto precisare che il testo non è quello definitivo avendo ottenuto l'approvazione dal Senato ed ora attende quella della Camera. Inoltre esistono al momento due disegni di Legge, molto simili ma con alcune differenze importanti. Il testo dovrebbe comunque essere approvato in un tempo breve.
Le principali innovazioni previste dal testo, sono le seguenti:
· all'amministratore del condominio può essere richiesto di presentare una polizza assicurativa a garanzia delle attività svolte, di importo pari almeno all'ultimo consuntivo. Se la polizza venisse richiesta e non presentata il mandato all'amministratore viene revocato;
· la contabilità del condominio deve essere tenuta per cassa e per competenze (ossia per entrate/uscite e debiti/crediti). Devono essere impiantati un registro dove vanno annotati tutti i movimenti e ogni condomino o inquilino ha diritto di visionare o estrarre copia di fatture, ricevute e documenti;
· per l'approvazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico e fonti rinnovabili basterà il voto favorevole della metà +1 dei partecipanti all'assemblea e almeno un terzo dei millesimi;
· per cambiare le tabelle millesimali sarà necessaria l'unanimità dell'assemblea. Basterà invece un terzo dei millesimi per modificare le tabelle in caso di errore materiale di calcolo o modifiche dell'edificio;
· per sostituire o modificare la destinazione d'uso delle parti comuni è sufficiente il voto favorevole della metà +1 dell'assemblea o due terzi dei millesimi. Per la vendita è invece necessaria l'unanimità;
· ogni variazione anagrafica, catastale o di recapito dei proprietari deve essere comunicata all'amministratore entro 60 giorni dall'avvenuta variazione;
· in caso di morosità l'amministratore deve agire per il recupero entro quattro mesi da quando il credito diventa esigibile. In caso contrario, anche su istanza di un solo condomino, può essergli revocato l'incarico da parte di un giudice;
· per le opere di sicurezza, impianti, salubrità degli edifici, eliminazione di barriere architettoniche, risparmio energetico, antenne centralizzate, fibre ottiche e parcheggi pertinenziali basterà la maggioranza dei presenti e almeno un terzo dei millesimi;
· viene introdotta la possibilità per l'amministratore di richiedere l'ispezione di un alloggio da parte di un tecnico nominato in accordo con chi subisce l'ispezione. Questa può essere richiesta, anche su ricorso di un solo condomino, quando vi siano dubbi che le strutture o gli impianti dell'alloggio non rispettino le norme di sicurezza. Non è consentito produrre atti o documenti per evitare l'ispezione. Se dall'ispezione si accerterà che i dubbi erano infondati il richiedente dovrà pagare i danni causati, il costo dell'ispezione e la metà delle quote condominiali annue dell'ispezionato.
Per il momento queste sono le novità più rilevanti che verranno introdotte dal nuovo testo, ma sarà comunque necessario attendere la sua approvazione.
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