Polizza RC del Capofamiglia

vetro rottoNella vita di tutti i giorni possono accadere  incidenti, provocati da noi o dalle persone che con noi vivono, oltre che dagli animali. Il Codice Civile obbliga chi provoca un danno a risarcirlo, può essere molto utile stipulare una polizza RC del capofamiglia, che ci mette al riparo da spiacevoli imprevisti. Ma cosa copre questo tipo di polizza?

Iniziamo con il puntualizzare che queste polizze coprono i danni provocati dal capofamiglia e dalle persone che abitano con lui, come familiari, collaboratori domestici, ed anche animali (cani, gatti, etc). I danni coperti sono quelli causati solo nella vita privata e ne rimangono esclusi quindi tutti quelli che vengono causati nel campo lavorativo o dal mancato rispetto di un contratto. Inoltre sono risarcibili solo i danni causati per colpa (ossia involontariamente) mentre rimarranno a carico di chi li ha causati quelli provocati volontariamente. Ogni polizza Rc Capofamiglia ha coperture e caratteristiche diverse ma sostanzialmente le coperture di base per tutte sono le seguenti:

  • danni causati da minori: tutte le polizze coprono i danni provocati dai minorenni che convivono con il capofamiglia. In questo caso vengono risarciti anche i danni causati volontariamente;
  • attività sportive e hobby: le polizze coprono i danni causati durante lo svolgimento di attività sportive o di hobbistica. Chiaramente, come già detto, non rientrano nelle garanzie quelle svolte a livello professionale ed alcune compagnia non coprono neanche i danni provocati durante manifestazioni sportive dilettantistiche organizzate. Restano in genere escluse anche le attività considerate più pericolose, come il paracadutismo o la caccia;
  • animali: dal momento che il proprietario di un animale è responsabile per i danni da questo causati, è il caso di ricorrere a questa copertura. In genere, se si possiede un cane, alcune compagnie chiedono un sovrapprezzo. E’ da sottolineare che sebbene le liste dei cani pericolosi siano state abolite, alcune compagnie ancora si basano su di esse, escludendo dalla copertura le razze più pericolose;
  • perdita di acqua: i danni causati dall’acqua sono frequenti in un’abitazione. In alcuni casi sono coperti solo quelli che avvengono in modo accidentale (rottura di un tubo, perdita di un elettrodomestico) mentre rimangono esclusi quelli dovuti da dimenticanze (lasciare aperto un rubinetto). Inoltre ricordate che se una perdita di acqua causa danni a terzi, sarete obbligati a risarcirli. Per cui fate attenzione se avete esercizi commerciali in quanto se ne causate la chiusura, anche temporanea, sarete costretti a risarcire anche i mancati introiti e non tutte le polizze ne prevedono la copertura;
  • collaboratori domestici: in questo caso si devono distinguere due casi. I danni da loro causati e quelli subiti. I danni causati dai collaboratori mentre svolgono attività lavorativa sono sempre coperti. Per i danni subiti è necessario distinguere ulteriormente in due fattispecie. Se l’attività lavorativa alle vostre dipendenze è saltuaria od occasionale sono sempre coperti i casi che provocano lesioni o morte, ma non i danni ai beni di loro proprietà. Se sono lavoratori dipendenti dovete accertarvi di cosa la polizza offra dal momento che molte compagnie escludono ogni copertura;
  • conduzione di abitazioni: le polizze coprono tutti i danni causati durante la conduzione ordinaria di un’abitazione, come dipingere, tagliare una siepe o un albero, riparazioni varie. Ne restano esclusi invece quelli dovuti ad attività di manutenzione straordinaria. Queste riguardano non solo la casa destinata ad abitazione principale, ma tutte quelle che possedete o avete in affitto;
  • nautica: sono coperti i danni causati dalla navigazione a remi o a vela, mentre sono generalmente esclusi quelli causati alla guida di natanti a motore;
  • estero: ogni compagnia si comporta in modo diverso se l’incidente si verifica all’estero. Alcune assicurano una copertura in tutto il mondo, altre solo in Europa ed altre solo in Italia, ed esistono anche soluzioni intermedie, con applicazione di franchigie o sovrapprezzi.   

 

Tenete presente che avete a possibilità di sottoscrivere contratti pluriennali, ottenendo così uno sconto, ma se volete dare disdetta potrete farlo solo dopo che siano trascorsi cinque anni e con un preavviso di 60 giorni.

Nel caso causiate un incidente presentate denuncia alla compagnia assicuratrice entro 3 giorni a mezzo di raccomandata A/R, possibilmente chiedendo che l’indennizzo venga consegnato direttamente al danneggiato, avvalendovi quindi dell’indennizzo diretto.

Naturalmente ogni compagnia prevede od esclude alcune tipologie di incidenti, quindi sarà necessario porre una cura particolare nel scegliere la polizza RC Capofamiglia più vantaggiosa per le nostre particolari necessità.

  

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14 commenti:

  1. Ma se io al ristorante accidentalmente ,spostando la mia sedia fratturo il dito del piede della vicina di sedia la assicurazione del capofamiglia mi copre?

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    1. bhe, innanzitutto eviterei di spostare la sedia con una schiacciasassi. In secondo luogo credo che la tipologia di danni coperti da qualsiasi tipo di assicurazione dipendano sostanzialmente dal tipo di contratto stipulato e dalle clausole in esso contenuto. Per questo motivo, in ogni tipo di contratto sottoscritto, è importante (se non fondamentale) leggere con attenzione tutta la documentazione e chiedere ogni chiarimento che si ritiene necessario

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  2. se una tromba d'aria fa cadere il mio albero su una macchina l'assicurazione mi copre?

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    1. dipende sempre dalle clausole inserite nel contratto, che variano da compagnia a compagnia e da polizza a polizza.

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  3. Buongiorno. Se la figlia del capofamiglia rompe gli occhiali al nonno materno (quindi non genitore del capofamiglia) non convivente, l'assicurazione deve rispondere? Grazie

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    1. L'unico modo per avere una risposta, a mio avviso, è leggere con attenzione le clausole di esclusione inserite nel contratto.

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  4. Grazie. Il contratto dice "non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli del Propontente, nonchè gli altri parenti questi ultimi soltanto se con lui conviventi".

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  5. Se interpreto bene quanto riportato il suocero dovrebbe essere considerato "terzo".

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  6. Molte grazie, anche secondo noi ... peccato che la pensi diversamente l'assicurazione. Vedremo cosa fare. Grazie ancora e complimenti per il blog!

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  7. ho subito un infortunio in hotel con cinque giorni di prognosi del pronto soccorso.Dopo 45 giorni l'assicurazione dell'hotel non vuole pagare perchè il suo assicurato(l'hotel)e il proprietario non sono responsabili.é giusto?Grazie

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  8. ma il blog è ancora attivo?

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    1. Le confermo che il blog è ancora seguito ed ogni tanto riceve "un'aggiustatina" ma, a causa di continui impegni personali e lavorativi, non mi stato sino ad ora è possibile scrivere nuovi articoli. Mi riprometto sempre di farlo ma ...
      In ogni caso grazie mille per l'interessamento

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  9. Era solo perchè il mio quesito(anonimo 26 dicembre 2012) l'ho posto in più blog,ma non riesco ad avere risposta.Grazie comunque della delucidazione.paolo

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    1. Solo per dare una mia personale opinione sul quesito (e mi scuso del ritardo notevole), bisognerebbe innanzitutto verificare, ma soprattutto dimostrare, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'infortunio ed una eventuale "colpa" della struttura ricettiva. Questo perchè chiaramente sono da valutare le modalità e le cause dell'infortunio e non solo il luogo in cui avviene. Grazie e buonasera

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