Assegno: seconda parte

Dopo aver visto che cosa sia un assegno e come si faccia ad ottenere il libretto, vediamo ora   come deve essere compilato e quali sono gli elementi importanti per l’emittente ed il beneficiario.

Per emettere un assegno è necessario inserire alcuni dati. Se ne mancasse anche solo uno al momento della presentazione la banca potrebbe non procedere al pagamento. I dati da indicare sono:

  • data: sul titolo deve essere indicato il giorno, mese e anno in cui l’assegno è stato effettivamente emesso. A partire da tale data decorrono i termini per porlo all’incasso (8 giorni se su piazza, ossia posto all’incasso nello stesso comune di emissione, 15 giorni se fuori piazza, ossia in comune diverso da quello di emissione). Sempre in quella data sarà registrata l’operazione sul conto corrente e quindi la valuta. Sovente sugli assegni viene indicata una data di emissione successiva a quella effettiva (cd. assegni post-datati) ma attenzione perché tale emissione costituisce un illecito e comunque il beneficiario potrebbe porlo ugualmente all’incasso con il rischio che sul conto corrente dell’emittente non vi siano fondi sufficienti.
  • Importo: L’importo deve essere indicato per due volte negli appositi spazi: una volta in numeri ed una in lettere. Devono essere indicati anche i decimali. Nella parte numerica si indicheranno apponendo una virgola e le due cifre decimali (es.1000,00) mentre in quella letterale si inserirà una barra seguita dai decimali scritti in cifre (es. mille/00). Appena prima e dopo la cifra è opportuno inserire il simbolo # (es.#1000,00#) per evitare che possano essere fatte aggiunte. In caso di discordanza tra la cifra scritta in forma numerica e quella in forma letterale, si tiene conto di quest’ultima.
  • Beneficiario: sul titolo deve essere anche indicato il nome della persona o società a favore del quale viene emesso il titolo, ossia del beneficiario. Per fare in modo che solo il beneficiario indicato possa riscuotere l’assegno è necessario inserire nell’apposito spazio la dicitura “non trasferibile”. Questa dicitura è comunque obbligatoria per gli assegni di importo pari o superiori a €.5.000. Se l’indicazione “non trasferibile” non è apposta sul titolo il beneficiario può consegnare il titolo ad altri apponendo sul retro dello stesso una firma per girata. In ogni caso i libretti degli assegni rilasciati oggi hanno già tutti la clausola “non trasferibile” prestampata, e vengono rilasciati titoli privi di tale indicazione solo su richiesta del cliente. Gli assegni possono anche essere emessi indicando come beneficiario “me stesso”, “me medesimo“ “m.m.” o simili. In questi casi gli assegni possono essere girati unicamente per l’incasso in banca.
  • Firma: ogni assegno deve essere firmato da chi lo emette. Solo apponendo la firma si dispone che la banca paghi per la presentazione del titolo. La firma apposta sull’assegno deve essere uguale a quella depositata sullo specimen. Se la firma sull’assegno non corrisponde a quella depositata la banca non è autorizzata al pagamento, se non dietro autorizzazione dell’emittente.

Anche chi riceve l’assegno, ossia il beneficiario, è bene che verifichi attentamente il titolo e che ogni parte sia compilata, ponendo attenzione alla data di emissione, al nome del beneficiario, alla dicitura “non trasferibile”, che non presenti abrasioni o l’angolo destro mancante.

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